La fattura elettronica non è il pdf ottenuto dallo scanner e allegato alla e-mail:
quella è una fattura analogica.
Sarebbe come dire che la firma digitale è quella autografa passata allo scanner e trasformata in una immagine computerizzata….
Si tratta di “falsi amici”, favoriti anche dall’ignoranza dei media.
L’estate scorsa, ad esempio, con il decreto legge“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” del 31 Maggio 2010, i giornali hanno generato un po’ di confusione in merito alle fatture superiori a € 3.000,00, parlando di obbligo di fatturazione elettronica.
Le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000,00 euro dovranno essere comunicate telematicamente all’agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Il provvedimento non c’e’ ancora, ma le precisazioni dell’AdE si avviano eventualmente verso un obbligo di trasmettere la fattura in formato PDF:
quindi un documento analogico in formato PDF !
E’ importante quindi evidenziare che la fattura può essere di due tipi:
- Fattura Analogica
- Fattura Elettronica
Inoltre, occorre avere chiare le modalità di trasmissione, che possono essere essenzialmente di tre tipi:
- via posta tradizionale
- via fax
- via e-mail.
Questa può essere di tue tipi:
- tradizionale
- PEC (Posta Elettronica Certificata) che ha la validità di una A/R
Poi c’è una quarta possibilità, denominato Canale EDI, che si può attivare nel caso della fatturazione elettronica.
La modalità di trasmissione della fattura non incide sul tipo di fattura, nel senso che una fattura analogica spedita via e-mail (cioè con modalità elettronica) NON diviene fattura elettronica, ma resta analogica. Stesso ragionamento vale per il tipo di e-mail eventualmente usata (“normale” o PEC).
La fattura elettronica ha diversi requisiti ed è un documento che nasce informaticamente e deve essere quindi conservato informaticamente, con la conservazione digitale.
La fattura elettronica è dunque un documento informatico che deve assicurare:
- l’attestazione della data (apporre riferimento temporale),
- l’autenticità dell’origine (firma elettronica almeno qualificata, preferibilmente quella digitale che è la più sicura),
- l’integrità del contenuto (il documento deve essere statico).
Tali requisiti sono rispettivamente garantiti mediante l’apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico soggetto, “del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica [...]” (articolo 21, comma 3, quinto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972).
Chiaro dunque che la fatturazione elettronica permette una gestione completamente informatizzata dei processi di business. I vantaggi sono evidenti : non si stampa più la fattura, quindi niente spreco di carta, niente archivi e niente lentezza nei processi; si ha una migliore integrazione con i gestionali e i software dell’azienda, perché si gestiscono solo ed unicamente documenti informatici; migliore interoperabilità ; maggiore sicurezza nella conservazione grazie alle tecnologie informatiche; minore invasività dei controlli da parte delle autorità predisposte, poiché è possibile anche il controllo per via telematica.









